martedì 8 dicembre 2015

Decreto su emergenza fanghi depuratore di Arzignano Bur n. 115 del 07 dicembre 2015

Bur n. 115 del 07 dicembre 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE  n. 74 del 16 novembre 2015
Ditta: Acque del Chiampo S.p.A. Impianto di depurazione di 1^ categoria di Arzignano. Ubicazione impianto: Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI). Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 83 del 23 dicembre 2011 ai sensi art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Note per la trasparenza
Con il presente atto si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di depurazione di Arzignano, a seguito dell'istanza della Società Acque del Chiampo conseguente alla situazione di criticità nello smaltimento dei fanghi prodotti dal proprio impianto di depurazione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto n. 83 del 23 dicembre 2011 e s.m.i., nota Settore Tutela Atmosfera prot. n. 360309 del 09.09.2015. - Note Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano prot. n. 12634/2015 del 09.07.2015 e prot. n. 15742/2015 del 09.09.2015. - Settore V.I.A. verbale Commissione del 21.10.2015. - Verbale della riunione del 14.09.2015 con Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano, A.R.P.A.V: DAP di Vicenza, Provincia di Vicenza, Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e Comune di Arzignano.

Il Direttore

VISTA  la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);
VISTA   la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e s.m.i.;
VISTA   la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
VISTO   il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009, con la quale sono state approvate le “Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, e fornite altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010: “Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 − Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.Lgs. n. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D.Lgs. n. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s.m.i. ed indicazioni operative”;
VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 15.05.2012 di modifica alla succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010;
VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2794 del 23 novembre 2010 “Art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Primi indirizzi operativi concernenti l’attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l’avvalimento dell’ARPAV”;
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22.07.2014 “D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Primi indirizzi applicativi;
VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1633. del 09.09.2014 “D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale” e relativi allegati;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29.12.2014, recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti;
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 31.03.2015, con la quale sono state stabilite le tempistiche per la presentazione all'Autorità competente (Regione e Province del Veneto) della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, presentate contestualmente all'istanza, di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. n. 272/2014 e della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO  il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSRA) n. 83 del 23 dicembre 2011 e relativi allegati, con il quale è stata rilasciata alla Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all’impianto di depurazione di 1^ categoria di Arzignano (VI) ubicato in Via Ferraretta, 20 – 36071 Arzignano (VI);
VISTI i Decreti del Segretario Regionale per l’Ambiente:
  • n. 5 del 23.01.2012, con il quale è stata aggiornata l’Autorizzazione Integrata Ambientale sopra richiamata con sostituzione dell’Allegato C per errata corrige;
  • n. 13 del 25.02.2013, con il quale è stato preso atto del certificato di collaudo funzionale della “Sezione pretrattamenti linea civile dell’impianto di depurazione di Arzignano e deviazione del collettore terminale M”;
  • n. 41 del 05.07.2013, con il quale è stato preso atto del certificato di collaudo funzionale dei lavori eseguiti sulla linea di essiccamento, ridefinizione dei limiti di emissione atmosfera e modifica dell’Allegato B-Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al succitato decreto n. 83/2011;
VISTI il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 14 del 18.02.2014, con il quale è stato preso atto del certificato di collaudo funzionale del sistema di “abbattimento emissioni odorigene provenienti dalle vasche di omogeneizzazione”, di concessione di una proroga di 6 mesi per l’adeguamento dei camini E1, E2, E3 e E4, di deroga alla disposizione verticale dei camini Ecr1 ed Ecr2 e di aumento del valore della portata del punto di emissione E6 con adeguamento valore limite in termini di flusso di massa;
VISTA la nota del Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto prot. n. 439756 del 21.10.2014, con la quale è stata prorogata fino al 22.12.2021, l’Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento, secondo gli indirizzi forniti dalla D.G.R.V. n. 1633/2014;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 913 del 20 luglio 2015 “Acque del Chiampo S.p.A. Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione industriale e civile di Arzignano (VI) - Comune di localizzazione: Arzignano (VI); Comuni interessati: Montecchio Maggiore e Montorso Vicentino (VI). Giudizio favorevole di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 26 marzo 1999 n. 10, come disposto dalla D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013. Contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.”;
VISTAla nota prot. n. 5455/2015 del 16.03.2015, con la quale la Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., la necessità di realizzare un ampliamento dell’area destinata al deposito temporaneo dei fanghi essiccati prodotti dall’impianto;
ATTESO che, con nota prot. n. 145495 del 07.04.2015 il Responsabile del Procedimento ha comunicato di ritenere la modifica non sostanziale, ma che per la presa d’atto delle nuove aree sarà necessario procedere ad un aggiornamento del provvedimento, successivamente alla loro realizzazione;
VISTA la nota prot. n. 13049/2015 del 16.07.2015, con la quale la Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano ha segnalato una situazione di criticità nello smaltimento dei fanghi prodotti dal proprio impianto di depurazione, evidenziando che, a causa dell’alto contenuto di cromo solubile presente nei fanghi, gli stessi sono stati respinti dalla discarica dove venivano smaltiti e sono stati pertanto sospesi anche i conferimenti nella discarica di proprietà della Società stessa, dando corso ad un intenso programma di monitoraggio anche sui fanghi presenti in deposito temporaneo e su quelli di nuova produzione. Il monitoraggio successivo ha indicato una variabilità della concentrazione di cromo presente nell’eluato e non ha dato una risposta significativa e pertanto, in attesa di ripristinare la situazione preesistente, è stato proposto il deposito temporaneo dei fanghi all’interno dell’area del depuratore;
VISTA  la nota del Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto prot. n. 360309 del 09.09.2015, successiva a tutti i chiarimenti del caso intrattenuti nel frattempo per le vie brevi e di riscontro alla nota prot. n. 13049/2015 del 16.07.2015 della Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano, con la quale è stata indetta una riunione istruttoria per il giorno 14.09.2015 presso gli uffici regionali, al fine di definire le difficoltà evidenziate dalla Società medesima;
VISTA la nota prot. n. 15742/2015 del 09.09.2015, con la quale la Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano, dando seguito alla nota prot. n. 13049/2015 del 16.07.2015, ha richiesto l’autorizzazione a svolgere l’attività di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 ai sensi degli artt. 208, 29-quater e 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specificando che:
  • non è in grado di rispettare i limiti temporali stabiliti per i deposito temporaneo per alcune partite di fanghi essiccati prodotti dall’impianto poiché, a causa delle elevata presenza di cromo solubile rilevata, gli stessi non sono più conferibili nelle discariche del territorio nazionale e le tempistiche per l’individuazione di punti di smaltimento sovranazionali, con le relative autorizzazioni, supereranno i tre mesi previsti dalla normativa;
  • l’area che sarà utilizzata per tale nuova attività è individuata al punto 14 della planimetria “B22-Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e  rifiuti”, allegata alla succitata nota, è stata realizzata come modifica non sostanziale, come comunicato con nota prot. n. 145495 del 07.04.2015 del Responsabile del Procedimento, per l’utilizzo come il deposito temporaneo, in conformità a quanto comunicato con nota della ditta prot. n. 5455/2015 del 16.03.2015 ed è stata completata in data 14.08.2015;
VISTA  la nota prot. n. 61586 del 15.09.2015, con la quale la Provincia di Vicenza ha presentato le proprie osservazioni in merito alla modifica in argomento;
RILEVATO che il contenuto di parte delle osservazioni espresse dalla Provincia di Vicenza è già ricompreso nelle precedenti prescrizioni A.I.A., in particolare per quanto riguarda le prescrizioni sulla sicurezza, igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera, impatto acustico e prevenzione incendio;
CONSIDERATO che la modifica richiesta dalla ditta rientra tra le modifiche valutabili come non sostanziali, poiché si fa riferimento ad un assetto impiantisco, nonché ad attrezzature ed apprestamenti, già esistenti, non viene modificato l’assetto ambientale dell’impianto, non vengono introdotte nuove tecnologie di trattamento ovvero nuove fonti di emissioni all’esterno ovvero modifiche gestionali significative;
RILEVATO  che non sono previste modifiche progettuali all’impianto di depurazione, né in sezioni specifiche, né nel suo insieme;
CONSIDERATO che a seguito della riunione svoltasi presso la Regione Veneto in data 14.09.2015, alla presenza dei rappresentati della Regione, della Provincia di Vicenza, di ARPAV - DAP di Vicenza del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, si ritiene di dover impartire anche la seguente prescrizione:
  • La Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano dovrà indagare sulle cause della modifica delle caratteristiche del fango prodotto, riguardando in particolare la presenza di particolari prodotti chimici che potrebbero, per effetto chelante, aumentare la solubilità del cromo nei fanghi. Tale indagine dovrà prevedere la richiesta agli utenti industriali allacciati alla fognatura ritenuti significativi, per dimensioni o tipologia di lavorazioni, di informazioni sulla tipologia di prodotti utilizzati nel loro ciclo di lavorazione, in particolare nelle fasi di concia e riconcia. I risultati delle indagini svolte, corredate da una proposta di azioni atte a ridurre il fenomeno, dovranno essere inviati alla Regione,ad ARPAV - DAP di Vicenza, alla Provincia di Vicenza ed al Consiglio di bacino Valle del Chiampo entro un anno dall’emissione del presente decreto
PRESO ATTO  che la ditta ha versato in data 21.09.2015 gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009 e che è in corso la verifica degli importi versati da parte degli Uffici competenti;
VISTO  il proprio decreto n. 65 del 30.09.2015;
VISTO il Verbale della Commissione Regionale V.I.A. del 21.10.2015, punto 2) ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. - Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione civile ed industriale di Arzignano - Comune di localizzazione: Arzignano (VI), con il quale la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso, all’unanimità dei presenti in quanto modifica non sostanziale, parere favorevole alla richiesta del 09.09.2015, prot. n. 15742/2015 della ditta medesima, di destinare l’area attualmente dedicata al deposito temporaneo dei fanghi essiccati prodotti dall’impianto per lo stoccaggio provvisorio, ovvero come deposito preliminare (D15) ai sensi della vigente normativa di settore, nonché messa in riserva (R13) degli stessi, con le prescrizioni ivi indicate;

decreta

1.   di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il DSRA n. 83 del 23.12.2011, già modificato dal decreto n. 65 del 30.09.2015, autorizzando la Società Acque del Chiampo S.p.A. con sede legale e ubicazione impianto in Via Ferraretta, 20 – 36071 Arzignano (VI), ad effettuare le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti, di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dei soli fanghi essiccati prodotti dall’impianto di depurazione medesimo, identificati con il codice CER 19 08 14.
2.   di subordinare l’attività di cui al punto precedente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
2.1.   le operazioni di stoccaggio rifiuti (R13/D15) riguarderanno esclusivamente i fanghi essiccati prodotti dall’impianto di depurazione di Arzignano, individuati con codice CER 19 08 14,  nell’apposita “Area di deposito fanghi” individuata al punto 14 della planimetria “B22 - Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e  rifiuti”, allegata alla nota della ditta prot.      n. 15742/2015 del 09.09.2015 e dovranno essere chiaramente individuati i rifiuti in deposito temporaneo, i rifiuti in deposito preliminare (D15) e i rifiuti destinati alla messa in riserva (R13);
2.2.   nella succitata “Area di deposito fanghi” non potranno essere stoccati o depositati rifiuti di qualsivoglia natura provenienti dall’esterno o comunque diversi dai fanghi essiccati prodotti dall’impianto di depurazione di Arzignano;
2.3.   l’inizio dell’attività ed il relativo esercizio saranno subordinati alla presentazione di una comunicazione di inizio attività, con contestuale nomina del tecnico responsabile dell’impianto, e presentazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 2721/2014;
2.4.   Acque del Chiampo S.p.A. dovrà informare tempestivamente la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Arzignano e l'A.R.P.A.V. - DAP di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13);
2.5.   il documento di collaudo dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 25, comma 6, della L.R. 21.01.2000,    n. 3 e con i contenuti previsti dall’art. 25, comma 8, della medesima L.R. e s.m.i. e dovrà dare evidenza dell’impatto acustico esercitato dall’attività, nonché delle caratteristiche delle acque di dilavamento;
2.6.   il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili (R13/D15) non potrà superare 1.000 Mg;
2.7.   ogni singola partita di rifiuti prodotti dalla ditta non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) per periodi superiori ad un anno o di messa in riserva (R13) per periodi superiori a tre anni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l’esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga alla Regione Veneto, informando la Provincia di Vicenza e l’A.R.P.A.V. e motivando le ragioni che richiedono il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato dei contenitori;
2.8.   la Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano dovrà indagare sulle cause della modifica delle caratteristiche del fango prodotto, riguardando in particolare la presenza di  prodotti chimici che potrebbero, ad esempio per effetto chelante, aumentare la solubilità del cromo nei fanghi. Tale indagine dovrà prevedere la richiesta agli utenti industriali allacciati alla fognatura ritenuti significativi, per dimensioni o tipologia di lavorazioni, di informazioni sulla tipologia di prodotti utilizzati nel loro ciclo di lavorazione, in particolare nelle fasi di concia e riconcia. I risultati delle indagini svolte, corredate da una proposta di azioni atte a ridurre il fenomeno, dovranno essere inviati alla Regione Veneto, ad ARPAV - DAP di Vicenza, alla Provincia di Vicenza ed al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” entro un anno dall’emissione del presente decreto.
3.   di stabilire che la Società Acque del Chiampo S.p.A. di Arzignano, entro 60 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, dovrà verificare con ARPAV-DAP di Vicenza e la Provincia di Vicenza la necessità di procedere ad un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo approvato (“Allegato A” al DSRA    n. 41/2013) sulla base delle prescrizioni di cui al precedente punto 2; nel caso venisse ravvisata tale esigenza la ditta dovrà trasmettere, entro i successivi 60 giorni, il nuovo PMC agli enti competenti e agli Uffici Regionali che procederanno alla necessaria approvazione.
4.   di lasciare invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale impartite con il precedente decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 83 del 23 dicembre 2011, come modificato dai successivi decreti del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 5 del 23.01.2012, n. 13 del 25.02.2013, n.  41 del 05.07.2013 e dal Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 14 del 18.02.2014.
5.   di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Acque del Chiampo S.p.A., al Comune di Arzignano, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza, al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” ed al Consorzio ARICA di Arzignano e al BUR per la sua pubblicazione integrale.
6.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7.   di ammettere avverso il presente provvedimento il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Alessandro Benassi

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